Art. 10.
(Modificazioni a disposizioni di legge).

      1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) gli importi conferiti ai Fondi di risparmio per la gioventù, nel limite annuo previsto dalla legge, computato in relazione a ciascun Fondo;».

      2. Alla tariffa, parte I, di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, dopo la nota 2-bis è inserita la seguente:

      «2-bis.1. Sono esenti dall'imposta i contratti riferiti a Fondi di risparmio per la gioventù, secondo le disposizioni della legge che li disciplina»;

          b) all'articolo 13, nota 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli estratti conto riferiti a Fondi di risparmio per la gioventù, secondo le disposizioni della legge che li disciplina».

      3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 26, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Per gli interessi corrisposti ai Fondi di risparmio per la gioventù, la

 

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ritenuta di cui al comma 2 si applica a titolo d'imposta, nei limiti stabiliti dalla legge che li disciplina»;

          b) all'articolo 26-ter, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le prestazioni relative ai Fondi di risparmio per la gioventù, l'imposta sostitutiva si applica nei limiti stabiliti dalla legge che li disciplina».

      4. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

      «2-quater. Per i risultati della gestione riferiti a Fondi di risparmio per la gioventù, l'imposta sostitutiva si applica nei limiti stabiliti dalla legge che li disciplina».

      5. All'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Gli interessi e i proventi dei buoni fruttiferi postali destinati ai minori e degli altri strumenti finanziari, ove siano riferiti a un Fondo di risparmio per la gioventù, sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla legge che disciplina i medesimi Fondi di risparmio».